Opzioni di iscrizione

A CHI È RIVOLTO A tutti i Dirigenti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/2008, ovvero le persone che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Sono Dirigenti ai fini SSL — Salute e Sicurezza sul Lavoro — indipendentemente dall'inquadramento contrattuale formale: direttori di stabilimento, direttori di funzione, capo-area, responsabili di unità organizzativa con autonomia decisionale e di spesa, manager con potere effettivo di organizzare il lavoro dei collaboratori, dirigenti pubblici con funzioni gestionali nelle pubbliche amministrazioni. Il corso si rivolge in particolare al Dirigente che non ha ancora svolto la formazione base prevista dall'ASR 17/04/2025 (o dal precedente accordo 21/12/2011, il cui credito formativo è integralmente riconosciuto: chi ha già completato il corso base ai sensi del 2011 non deve rifarlo, deve solo seguire l'aggiornamento quinquennale). L'obbligo si applica a tutte le classi di rischio (basso, medio, alto) e a tutti i settori ATECO. PERCHÉ IL DIRIGENTE È UNA FIGURA AUTONOMA E NON UN "DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO" Una delle confusioni più radicate nella gestione SSL aziendale è ritenere che il Dirigente sia "il Datore di Lavoro che firma quando il titolare è fuori sede" o "chi ha ricevuto la delega di funzioni". La realtà giuridica è diversa e va compresa fin dall'inizio del percorso formativo. Il Dirigente è una figura autonoma del sistema della prevenzione, titolare di una propria posizione di garanzia che gli deriva direttamente dalla sua collocazione organizzativa e dai suoi poteri effettivi, non da una delega scritta del Datore di Lavoro. La Cassazione lo ha affermato in modo consolidato: ovunque ci sia un soggetto che organizza il lavoro altrui con autonomia decisionale e di spesa, lì c'è un Dirigente ai fini del D.Lgs. 81/08, anche se la sua qualifica contrattuale è "responsabile di reparto", "capo ufficio" o "team leader". Conseguenza pratica: il Dirigente risponde sia per culpa in eligendo (scelta dei collaboratori e dei Preposti che gli rispondono direttamente) sia per culpa in vigilando (controllo continuativo sull'attuazione delle misure di prevenzione nelle attività che dirige). Per esercitare consapevolmente questa funzione, le 12 ore di formazione base sono il minimo che il legislatore ha ritenuto indispensabile. COSA TRATTA — I QUATTRO MODULI Il corso copre i quattro moduli previsti per la formazione base del Dirigente dall'ASR 17/04/2025: MODULO 1 — GIURIDICO-NORMATIVO - Il sistema legislativo della SSL — Salute e Sicurezza sul Lavoro: dal D.P.R. 547/1955 al D.Lgs. 626/1994, fino all'attuale D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, con particolare attenzione alle integrazioni intervenute fino all'ASR — Accordo Stato-Regioni — 17/04/2025. - Identificazione e individuazione del Dirigente in azienda: come si riconosce un Dirigente ai fini SSL al di là dell'inquadramento contrattuale, conseguenze della pluralità di Dirigenti nella stessa organizzazione, rapporti gerarchici e funzionali nella linea di responsabilità. - Soggetti del sistema prevenzione aziendale: Datore di Lavoro, altri Dirigenti, Preposti, RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP — Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti alle emergenze, lavoratori autonomi che operano nei reparti diretti dal Dirigente. Funzioni reciproche e rapporti operativi. - Delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08: requisiti sostanziali e formali della delega valida, sub-delega ex art. 16 c. 3-bis, limiti di delegabilità (gli obblighi non delegabili dell'art. 17), conseguenze giuridiche di una delega inefficace, distinzione tra delega di funzioni e mera ripartizione organizzativa interna. - Responsabilità civile e penale del Dirigente: la posizione di garanzia originaria del Dirigente, colpa generica e colpa specifica, principio di colpevolezza, contravvenzioni del D.Lgs. 81/08 e procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 301, delitti di lesioni colpose e omicidio colposo in ambito lavorativo, recenti pronunce di Cassazione Penale Sez. IV sulla responsabilità del Dirigente. - Responsabilità amministrativa dell'impresa ex D.Lgs. 231/2001: i reati-presupposto in materia di SSL, MOG — Modello di Organizzazione e Gestione — ex art. 30 D.Lgs. 81/08 come esimente, OdV — Organismo di Vigilanza, ruolo del Dirigente nell'attuazione del MOG. - Tutele speciali e nuove tutele: Convenzione ILO C 190 sulla violenza e molestie sul lavoro, tutela dei lavoratori con disabilità, tutela della maternità e della paternità, lavoratori minorenni, somministrazione e contratti atipici. - Organi di vigilanza, controllo e assistenza: ASL — Aziende USL, INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro, VVF — Vigili del Fuoco, INAIL — Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Procedure ispettive, comunicazioni obbligatorie, rapporti del Dirigente con gli organi di vigilanza nei reparti che dirige. MODULO 2 — GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA - DVR — Documento di Valutazione dei Rischi: ruolo del Dirigente nel processo valutativo (non firma il DVR, ma collabora attivamente alla valutazione delle attività dei reparti che dirige), aggiornamento del DVR in caso di modifiche significative del rischio nei reparti di competenza, valutazione dei rischi specifici (stress lavoro-correlato con metodologia INAIL aggiornata, differenze di genere/età/provenienza, rischi emergenti). - Misure di prevenzione e protezione: gerarchia delle misure (priorità alle misure tecniche organizzative collettive rispetto ai DPI individuali), gestione dei DPC — Dispositivi di Protezione Collettiva e dei DPI — Dispositivi di Protezione Individuale nei reparti diretti, segnaletica di sicurezza. - Gestione del rischio interferenziale e DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza: appalti e subappalti nei reparti del Dirigente, cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore, responsabilità solidale ex art. 26 e ruolo del Dirigente nell'attuazione operativa. - Organizzazione delle emergenze nei reparti diretti: piano di emergenza applicato all'area di competenza, addetti antincendio e addetti al primo soccorso, prove di evacuazione, integrazione con la normativa antincendio aggiornata al DM 02/09/2021. - Sorveglianza sanitaria: rapporti con il Medico Competente, attuazione dei giudizi di idoneità con limitazioni o prescrizioni nei reparti diretti, partecipazione alla riunione periodica ex art. 35. - Modelli organizzativi volontari e sistemi di gestione SSL: ISO 45001, Linee guida UNI-INAIL, ruolo del Dirigente nell'implementazione operativa dei sistemi di gestione, audit interni e indicatori KPI di sicurezza. MODULO 3 — COMPITI SPECIFICI DEL DIRIGENTE EX ART. 18 D.LGS. 81/08 - Misure tecniche, organizzative e procedurali da attuare nei reparti diretti: traduzione operativa delle scelte strategiche del Datore di Lavoro in procedure di lavoro applicabili. - Sorveglianza sui Preposti: dopo la L. 215/2021 il Preposto è figura autonomamente responsabile, ma il Dirigente conserva il dovere di scegliere bene i propri Preposti, formarli, fornir loro mezzi e informazioni adeguate, e vigilare sul loro operato. - Obblighi connessi ai contratti di appalto e di somministrazione: cooperazione e coordinamento operativo, DUVRI applicato alle attività dirette, gestione dell'interferenza nei reparti di competenza. - Rispetto degli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori secondo l'ASR 17/04/2025: il Dirigente è l'attuatore delle scelte formative del Datore di Lavoro, deve garantire che i lavoratori che dirige abbiano completato la formazione obbligatoria prima di essere adibiti alle mansioni. - Sorveglianza sanitaria nei reparti diretti: collaborazione con il Medico Competente per l'effettiva esecuzione delle visite obbligatorie, gestione dei giudizi di idoneità. - Vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza: il Dirigente non scrive le procedure (questo spetta al SPP — Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Datore di Lavoro), ma deve vigilare che vengano effettivamente applicate dai lavoratori e dai Preposti dei reparti che dirige. MODULO 4 — COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE - Tecniche di comunicazione applicate alla SSL: come parlare di sicurezza ai Preposti, come ai lavoratori, come ai colleghi Dirigenti e al Datore di Lavoro; gestione del dissenso interno; comunicazione del rischio nelle situazioni critiche; comunicazione post-infortunio. - Obblighi formativi del Dirigente verso i propri collaboratori: garantire che ogni lavoratore neoassunto o adibito a nuova mansione riceva la formazione obbligatoria prima di operare, garantire l'aggiornamento periodico dei Preposti che gli rispondono. - Consultazione del RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il Dirigente è frequentemente il primo interlocutore operativo del RLS nei reparti, deve facilitare l'esercizio dei diritti di consultazione e informazione previsti dagli artt. 47-50 D.Lgs. 81/08. - Riunione periodica ex art. 35: ruolo del Dirigente nella partecipazione e nel follow-up operativo delle decisioni assunte in riunione. MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI (6 ORE, OPZIONALE) Per i Dirigenti la cui attività si svolge in cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 è disponibile come modulo aggiuntivo opzionale (acquistabile separatamente) il segmento dedicato agli adempimenti specifici nei cantieri: soggetti del Titolo IV, PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento, POS — Piano Operativo di Sicurezza, misure generali ex artt. 95-96, cronoprogramma dei lavori, esempi pratici di PSC e POS. COME È STRUTTURATO Quattro moduli e-learning fruibili in modalità asincrona, ciascuno della durata di 3 ore, perfettamente corrispondenti ai quattro moduli previsti dalla norma. Ogni modulo alterna lezioni audio-narrate con slide professionali, schede normative testuali approfondite, quiz intermedi a fine di ogni unità tematica e casi studio applicati su scenari reali di organizzazioni strutturate (industria, servizi, sanità, pubblica amministrazione, logistica, grande distribuzione). Tracciamento SCORM completo: tempi di permanenza, avanzamento per slide, punteggi quiz, tutto certificabile e ispezionabile in caso di verifica ASL o INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro. Verifica finale: test di apprendimento con minimo 30 domande a risposta multipla (l'ASR 17/04/2025 prevede per il Dirigente la verifica tramite test o colloquio). Per il superamento occorre rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande. COSA OTTIENI Attestato di completamento del Corso per Dirigenti, conforme al D.Lgs. 81/2008 e all'ASR — Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. Atti 59/CSR), valido su tutto il territorio nazionale, che adempie integralmente all'obbligo formativo base di 12 ore per il Dirigente. L'attestato non ha scadenza autonoma, ma la qualifica di Dirigente formato richiede un aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni, da seguire successivamente attraverso il corso "Aggiornamento Dirigenti". PREREQUISITI Aver assunto, di fatto o per atto formale di nomina, una posizione organizzativa con poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico che configuri la qualifica di Dirigente ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08. Connessione internet stabile, dispositivo con audio (PC, tablet o smartphone), nessuna competenza tecnica preliminare richiesta per la fruizione della piattaforma. CREDITI FORMATIVI PREGRESSI Chi ha completato il corso base per Dirigenti ai sensi dell'accordo abrogato 21/12/2011 non deve rifare il presente corso: il credito formativo è integralmente riconosciuto. L'unico obbligo che permane è quello dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore, da assolvere attraverso il corso "Aggiornamento Dirigenti".
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