
A CHI È RIVOLTO
A tutti i Dirigenti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs.
81/2008, ovvero le persone che, in ragione delle competenze professionali
e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando
l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Sono Dirigenti ai fini SSL — Salute e Sicurezza sul Lavoro —
indipendentemente dall'inquadramento contrattuale formale: direttori di
stabilimento, direttori di funzione, capo-area, responsabili di unità
organizzativa con autonomia decisionale e di spesa, manager con potere
effettivo di organizzare il lavoro dei collaboratori, dirigenti pubblici
con funzioni gestionali nelle pubbliche amministrazioni.
Il corso si rivolge in particolare al Dirigente che non ha ancora svolto
la formazione base prevista dall'ASR 17/04/2025 (o dal precedente accordo
21/12/2011, il cui credito formativo è integralmente riconosciuto: chi
ha già completato il corso base ai sensi del 2011 non deve rifarlo, deve
solo seguire l'aggiornamento quinquennale).
L'obbligo si applica a tutte le classi di rischio (basso, medio, alto) e
a tutti i settori ATECO.
PERCHÉ IL DIRIGENTE È UNA FIGURA AUTONOMA E NON UN "DELEGATO DEL DATORE
DI LAVORO"
Una delle confusioni più radicate nella gestione SSL aziendale è ritenere
che il Dirigente sia "il Datore di Lavoro che firma quando il titolare è
fuori sede" o "chi ha ricevuto la delega di funzioni". La realtà
giuridica è diversa e va compresa fin dall'inizio del percorso formativo.
Il Dirigente è una figura autonoma del sistema della prevenzione, titolare
di una propria posizione di garanzia che gli deriva direttamente dalla
sua collocazione organizzativa e dai suoi poteri effettivi, non da una
delega scritta del Datore di Lavoro. La Cassazione lo ha affermato in
modo consolidato: ovunque ci sia un soggetto che organizza il lavoro
altrui con autonomia decisionale e di spesa, lì c'è un Dirigente ai fini
del D.Lgs. 81/08, anche se la sua qualifica contrattuale è "responsabile
di reparto", "capo ufficio" o "team leader".
Conseguenza pratica: il Dirigente risponde sia per culpa in eligendo
(scelta dei collaboratori e dei Preposti che gli rispondono direttamente)
sia per culpa in vigilando (controllo continuativo sull'attuazione delle
misure di prevenzione nelle attività che dirige). Per esercitare
consapevolmente questa funzione, le 12 ore di formazione base sono il
minimo che il legislatore ha ritenuto indispensabile.
COSA TRATTA — I QUATTRO MODULI
Il corso copre i quattro moduli previsti per la formazione base del
Dirigente dall'ASR 17/04/2025:
MODULO 1 — GIURIDICO-NORMATIVO
- Il sistema legislativo della SSL — Salute e Sicurezza sul Lavoro: dal
D.P.R. 547/1955 al D.Lgs. 626/1994, fino all'attuale D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche, con particolare attenzione alle integrazioni
intervenute fino all'ASR — Accordo Stato-Regioni — 17/04/2025.
- Identificazione e individuazione del Dirigente in azienda: come si
riconosce un Dirigente ai fini SSL al di là dell'inquadramento
contrattuale, conseguenze della pluralità di Dirigenti nella stessa
organizzazione, rapporti gerarchici e funzionali nella linea di
responsabilità.
- Soggetti del sistema prevenzione aziendale: Datore di Lavoro, altri
Dirigenti, Preposti, RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, ASPP — Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione,
Medico Competente, RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
addetti alle emergenze, lavoratori autonomi che operano nei reparti
diretti dal Dirigente. Funzioni reciproche e rapporti operativi.
- Delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08: requisiti sostanziali e
formali della delega valida, sub-delega ex art. 16 c. 3-bis, limiti
di delegabilità (gli obblighi non delegabili dell'art. 17), conseguenze
giuridiche di una delega inefficace, distinzione tra delega di funzioni
e mera ripartizione organizzativa interna.
- Responsabilità civile e penale del Dirigente: la posizione di garanzia
originaria del Dirigente, colpa generica e colpa specifica, principio
di colpevolezza, contravvenzioni del D.Lgs. 81/08 e procedura di
prescrizione obbligatoria ex art. 301, delitti di lesioni colpose e
omicidio colposo in ambito lavorativo, recenti pronunce di Cassazione
Penale Sez. IV sulla responsabilità del Dirigente.
- Responsabilità amministrativa dell'impresa ex D.Lgs. 231/2001: i
reati-presupposto in materia di SSL, MOG — Modello di Organizzazione
e Gestione — ex art. 30 D.Lgs. 81/08 come esimente, OdV — Organismo
di Vigilanza, ruolo del Dirigente nell'attuazione del MOG.
- Tutele speciali e nuove tutele: Convenzione ILO C 190 sulla violenza
e molestie sul lavoro, tutela dei lavoratori con disabilità, tutela
della maternità e della paternità, lavoratori minorenni, somministrazione
e contratti atipici.
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza: ASL — Aziende USL, INL —
Ispettorato Nazionale del Lavoro, VVF — Vigili del Fuoco, INAIL —
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Procedure
ispettive, comunicazioni obbligatorie, rapporti del Dirigente con gli
organi di vigilanza nei reparti che dirige.
MODULO 2 — GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
- DVR — Documento di Valutazione dei Rischi: ruolo del Dirigente nel
processo valutativo (non firma il DVR, ma collabora attivamente alla
valutazione delle attività dei reparti che dirige), aggiornamento del
DVR in caso di modifiche significative del rischio nei reparti di
competenza, valutazione dei rischi specifici (stress lavoro-correlato
con metodologia INAIL aggiornata, differenze di genere/età/provenienza,
rischi emergenti).
- Misure di prevenzione e protezione: gerarchia delle misure (priorità
alle misure tecniche organizzative collettive rispetto ai DPI
individuali), gestione dei DPC — Dispositivi di Protezione Collettiva
e dei DPI — Dispositivi di Protezione Individuale nei reparti diretti,
segnaletica di sicurezza.
- Gestione del rischio interferenziale e DUVRI — Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenza: appalti e subappalti nei
reparti del Dirigente, cooperazione e coordinamento tra committente
e appaltatore, responsabilità solidale ex art. 26 e ruolo del Dirigente
nell'attuazione operativa.
- Organizzazione delle emergenze nei reparti diretti: piano di emergenza
applicato all'area di competenza, addetti antincendio e addetti al
primo soccorso, prove di evacuazione, integrazione con la normativa
antincendio aggiornata al DM 02/09/2021.
- Sorveglianza sanitaria: rapporti con il Medico Competente, attuazione
dei giudizi di idoneità con limitazioni o prescrizioni nei reparti
diretti, partecipazione alla riunione periodica ex art. 35.
- Modelli organizzativi volontari e sistemi di gestione SSL: ISO 45001,
Linee guida UNI-INAIL, ruolo del Dirigente nell'implementazione
operativa dei sistemi di gestione, audit interni e indicatori KPI di
sicurezza.
MODULO 3 — COMPITI SPECIFICI DEL DIRIGENTE EX ART. 18 D.LGS. 81/08
- Misure tecniche, organizzative e procedurali da attuare nei reparti
diretti: traduzione operativa delle scelte strategiche del Datore di
Lavoro in procedure di lavoro applicabili.
- Sorveglianza sui Preposti: dopo la L. 215/2021 il Preposto è figura
autonomamente responsabile, ma il Dirigente conserva il dovere di
scegliere bene i propri Preposti, formarli, fornir loro mezzi e
informazioni adeguate, e vigilare sul loro operato.
- Obblighi connessi ai contratti di appalto e di somministrazione:
cooperazione e coordinamento operativo, DUVRI applicato alle attività
dirette, gestione dell'interferenza nei reparti di competenza.
- Rispetto degli obblighi di informazione, formazione e addestramento
dei lavoratori secondo l'ASR 17/04/2025: il Dirigente è l'attuatore
delle scelte formative del Datore di Lavoro, deve garantire che i
lavoratori che dirige abbiano completato la formazione obbligatoria
prima di essere adibiti alle mansioni.
- Sorveglianza sanitaria nei reparti diretti: collaborazione con il
Medico Competente per l'effettiva esecuzione delle visite obbligatorie,
gestione dei giudizi di idoneità.
- Vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza: il Dirigente non
scrive le procedure (questo spetta al SPP — Servizio di Prevenzione
e Protezione in collaborazione con il Datore di Lavoro), ma deve
vigilare che vengano effettivamente applicate dai lavoratori e dai
Preposti dei reparti che dirige.
MODULO 4 — COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE
- Tecniche di comunicazione applicate alla SSL: come parlare di sicurezza
ai Preposti, come ai lavoratori, come ai colleghi Dirigenti e al
Datore di Lavoro; gestione del dissenso interno; comunicazione del
rischio nelle situazioni critiche; comunicazione post-infortunio.
- Obblighi formativi del Dirigente verso i propri collaboratori:
garantire che ogni lavoratore neoassunto o adibito a nuova mansione
riceva la formazione obbligatoria prima di operare, garantire
l'aggiornamento periodico dei Preposti che gli rispondono.
- Consultazione del RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza: il Dirigente è frequentemente il primo interlocutore
operativo del RLS nei reparti, deve facilitare l'esercizio dei diritti
di consultazione e informazione previsti dagli artt. 47-50 D.Lgs. 81/08.
- Riunione periodica ex art. 35: ruolo del Dirigente nella partecipazione
e nel follow-up operativo delle decisioni assunte in riunione.
MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI (6 ORE, OPZIONALE)
Per i Dirigenti la cui attività si svolge in cantieri temporanei o
mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 è disponibile come modulo
aggiuntivo opzionale (acquistabile separatamente) il segmento dedicato
agli adempimenti specifici nei cantieri: soggetti del Titolo IV, PSC —
Piano di Sicurezza e Coordinamento, POS — Piano Operativo di Sicurezza,
misure generali ex artt. 95-96, cronoprogramma dei lavori, esempi pratici
di PSC e POS.
COME È STRUTTURATO
Quattro moduli e-learning fruibili in modalità asincrona, ciascuno della
durata di 3 ore, perfettamente corrispondenti ai quattro moduli previsti
dalla norma. Ogni modulo alterna lezioni audio-narrate con slide
professionali, schede normative testuali approfondite, quiz intermedi a
fine di ogni unità tematica e casi studio applicati su scenari reali di
organizzazioni strutturate (industria, servizi, sanità, pubblica
amministrazione, logistica, grande distribuzione).
Tracciamento SCORM completo: tempi di permanenza, avanzamento per slide,
punteggi quiz, tutto certificabile e ispezionabile in caso di verifica
ASL o INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Verifica finale: test di apprendimento con minimo 30 domande a risposta
multipla (l'ASR 17/04/2025 prevede per il Dirigente la verifica tramite
test o colloquio). Per il superamento occorre rispondere correttamente
ad almeno il 70% delle domande.
COSA OTTIENI
Attestato di completamento del Corso per Dirigenti, conforme al D.Lgs.
81/2008 e all'ASR — Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. Atti
59/CSR), valido su tutto il territorio nazionale, che adempie
integralmente all'obbligo formativo base di 12 ore per il Dirigente.
L'attestato non ha scadenza autonoma, ma la qualifica di Dirigente
formato richiede un aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni, da
seguire successivamente attraverso il corso "Aggiornamento Dirigenti".
PREREQUISITI
Aver assunto, di fatto o per atto formale di nomina, una posizione
organizzativa con poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico che configuri la qualifica di Dirigente ai sensi dell'art.
2 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08.
Connessione internet stabile, dispositivo con audio (PC, tablet o
smartphone), nessuna competenza tecnica preliminare richiesta per la
fruizione della piattaforma.
CREDITI FORMATIVI PREGRESSI
Chi ha completato il corso base per Dirigenti ai sensi dell'accordo
abrogato 21/12/2011 non deve rifare il presente corso: il credito
formativo è integralmente riconosciuto. L'unico obbligo che permane è
quello dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore, da assolvere attraverso
il corso "Aggiornamento Dirigenti".