
A CHI È RIVOLTO
A tutti i lavoratori — dipendenti, assimilati ed equiparati ai sensi
dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 — che entrano per la prima volta nel mondo
del lavoro italiano, oppure che non hanno mai completato la Formazione
Generale prevista dall'art. 37 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08.
L'obbligo si applica indipendentemente dal settore di appartenenza e dal
livello di rischio dell'azienda (basso, medio o alto) e a tutti i tipi di
rapporto: tempo indeterminato, determinato, apprendistato, somministrazione,
contratti a chiamata, collaborazioni equiparate. Anche i tirocini formativi
e gli stage curricolari, quando comportano svolgimento di attività
lavorativa, ricadono nell'obbligo.
Sono inoltre destinatari del corso i lavoratori che hanno ricevuto
formazione iniziale ai sensi del previgente accordo 21/12/2011 ma il cui
attestato risulti irreperibile o non documentabile: in questi casi è
prassi rifare la Formazione Generale per ricostituire la posizione
formativa.
PERCHÉ LA FORMAZIONE GENERALE NON SI RIFÀ MAI
Una caratteristica unica della Formazione Generale, rispetto a tutti gli
altri corsi del sistema SSL — Salute e Sicurezza sul Lavoro — italiano, è
che vale per tutta la vita lavorativa. La logica del legislatore è
chiara: i concetti trasmessi dalla Formazione Generale (cos'è un rischio,
chi sono i soggetti della prevenzione in azienda, quali sono i diritti e
i doveri del lavoratore, quali sono gli organi di vigilanza) sono
trasversali a qualsiasi settore e a qualsiasi mansione. Una volta acquisiti,
non si dimenticano per cambio di lavoro o di settore.
Conseguenza pratica importante: se hai già completato la Formazione
Generale presso una precedente azienda — anche dieci anni fa, anche in
un settore completamente diverso — e hai l'attestato, non devi rifarla.
Va consegnato al nuovo Datore di Lavoro come credito formativo permanente.
Cambia solo la Formazione Specifica, che è legata al settore e al livello
di rischio della nuova azienda.
Quello che invece va aggiornato ogni cinque anni, attraverso il corso
"Aggiornamento Formazione Lavoratori — 6 ore", non è la Formazione
Generale ma l'insieme dei contenuti del percorso completo.
COSA TRATTA — I QUATTRO CONTENUTI MINIMI DELL'ART. 37 D.LGS. 81/08
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e l'ASR — Accordo Stato-Regioni — 17/04/2025
prescrivono quattro aree di contenuto minimo per la Formazione Generale
del lavoratore. Le 4 ore del corso sono dimensionate per coprire tutte e
quattro in modo strutturato:
CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE, PROTEZIONE
Cos'è un pericolo (una proprietà intrinseca di un agente, di un'attività,
di un ambiente che può causare danno) e come si distingue dal rischio
(la probabilità che il danno si verifichi effettivamente quando una
persona entra in contatto con quel pericolo). Perché si parla di rischio
come funzione di probabilità per gravità. Cos'è il danno e come si misura
(temporaneo, permanente, biologico, patrimoniale). Cos'è la prevenzione
(togliere o ridurre la causa del rischio) e come si distingue dalla
protezione (intervenire quando la causa non si può togliere per ridurre
le conseguenze del danno). Gerarchia delle misure: tecniche prima delle
organizzative, organizzative prima dei DPI — Dispositivi di Protezione
Individuale.
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA
Chi è il Datore di Lavoro e perché lui — non altri — è il primo titolare
della responsabilità SSL in azienda. Chi sono i Dirigenti e perché sono
figure autonome, non delegati del Datore di Lavoro. Chi sono i Preposti,
figura particolarmente importante dopo la L. 215/2021 che ha rafforzato
i loro doveri di vigilanza e segnalazione. Cos'è il SPP — Servizio di
Prevenzione e Protezione, e chi lo compone (RSPP — Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP — Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione). Chi è il Medico Competente e quando interviene.
Chi è il RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o
designato dai colleghi per portare al tavolo della prevenzione il punto
di vista dei lavoratori. Chi sono gli addetti antincendio e gli addetti
al primo soccorso. Come queste figure dialogano tra loro e con il singolo
lavoratore.
DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI AZIENDALI
Cosa il lavoratore può pretendere dal Datore di Lavoro: informazione sui
rischi specifici della propria mansione, formazione iniziale e aggiornamento
periodico, addestramento operativo dove necessario, DPI adeguati e in
quantità sufficiente, sorveglianza sanitaria quando obbligatoria,
consultazione del RLS sulle scelte rilevanti, accesso al DVR — Documento
di Valutazione dei Rischi tramite il RLS.
Cosa il lavoratore è tenuto a fare in cambio: rispettare le procedure
di sicurezza, segnalare anomalie e situazioni di pericolo al Preposto o
al Datore di Lavoro, usare correttamente i DPI ricevuti, sottoporsi alla
sorveglianza sanitaria obbligatoria, contribuire all'attuazione delle
misure di prevenzione. Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi
del lavoratore: ammonizione, sanzione disciplinare, fino alla sanzione
penale prevista dall'art. 59 D.Lgs. 81/08.
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Chi entra in azienda quando qualcosa va storto, e a chi un lavoratore
può rivolgersi se ritiene che la propria sicurezza non sia tutelata
adeguatamente:
- ASL — Aziende Sanitarie Locali e i loro SPISAL — Servizi di Prevenzione
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro: vigilanza tecnica sulla SSL,
ispezioni, prescrizioni;
- INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro: vigilanza sui rapporti di lavoro
e — dopo la riforma del 2017 — anche su salute e sicurezza per parte
significativa della materia;
- VVF — Vigili del Fuoco: prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
- INAIL — Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro:
assicurazione obbligatoria, ricerca, formazione, consulenza alle aziende.
Diritto di astensione del lavoratore ex art. 44 D.Lgs. 81/08 in caso di
pericolo grave e immediato per la propria incolumità: cosa può fare
concretamente il lavoratore se si trova in una situazione di rischio non
gestito.
COME È STRUTTURATO
Due moduli e-learning fruibili in modalità asincrona, ciascuno della
durata di 2 ore. Ogni modulo alterna lezioni audio-narrate con slide
professionali, schede normative testuali in formato leggibile, quiz
intermedi a fine di ogni unità tematica e casi studio applicati su
scenari reali del mondo del lavoro italiano.
Tracciamento SCORM completo: tempi di permanenza, avanzamento per slide,
punteggi quiz, tutto certificabile e ispezionabile dal tuo Datore di
Lavoro in caso di verifica ASL o INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Verifica finale: test di apprendimento con minimo 30 domande a risposta
multipla (l'ASR 17/04/2025 prevede per la Formazione Generale Lavoratori
la verifica tramite colloquio o test). Per il superamento occorre
rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.
COSA OTTIENI
Attestato di Formazione Generale per Lavoratori, conforme al D.Lgs.
81/2008 art. 37 e all'ASR — Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep.
Atti 59/CSR), valido su tutto il territorio nazionale.
L'attestato costituisce credito formativo permanente, riconosciuto a
livello nazionale, spendibile presso qualunque Datore di Lavoro futuro
per tutta la durata della tua vita lavorativa. Non scade e non va
ripetuto: cambierai azienda, cambierai settore, ma la tua Formazione
Generale resta acquisita.
COSA VIENE DOPO
La Formazione Generale è il primo gradino del percorso formativo del
lavoratore. Subito dopo va completata la Formazione Specifica, che è
legata al settore e al livello di rischio dell'azienda in cui si lavora:
- Formazione Specifica Rischio Basso — 4 ore (es. attività commerciali,
servizi, uffici);
- Formazione Specifica Rischio Medio — 8 ore (es. agricoltura, trasporti,
pubblica amministrazione);
- Formazione Specifica Rischio Alto — 12 ore (es. industria, costruzioni,
sanità).
Il livello di rischio viene determinato dal Datore di Lavoro in base al
codice ATECO dell'azienda e alle indicazioni dell'Allegato all'ASR
17/04/2025. A differenza della Formazione Generale, la Formazione
Specifica deve essere aggiornata ogni cinque anni con il corso
"Aggiornamento Formazione Lavoratori — 6 ore".
PREREQUISITI
Nessuna qualifica preliminare richiesta. La Formazione Generale è il
primo gradino del percorso formativo del lavoratore italiano, accessibile
a chiunque sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato o equiparato.
Connessione internet stabile, dispositivo con audio (PC, tablet o
smartphone), nessuna competenza tecnica preliminare richiesta per la
fruizione della piattaforma.
PRIMA DI ESSERE ADIBITI ALLA MANSIONE
L'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 81/08 prevede che la formazione del lavoratore
debba avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro. La giurisprudenza ha interpretato questo obbligo nel senso che
il lavoratore non possa essere adibito alla mansione prima di aver
completato la formazione: lo svolgimento della Formazione Generale è
quindi materialmente preliminare all'effettiva assegnazione operativa.